Interpello Agenzia delle entrate 901-674/2023 - Degradazione Aliquota
Nel caso in esame, il Fondo di previdenza complementare istante ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione dell’aliquota prevista dall’art.11, comma 4-ter del d.lgs. n. 252/2005 nell’ipotesi in cui un soggetto aderente dal 17/02/2014 (al Fondo istante) ha presentato istanza per l’erogazione della RITA, ma allo stesso tempo risulti essere iscritto (e mantenuto la posizione maturata) anche ad altro Fondo di previdenza a decorrere dal 01/10/1993, di conseguenza non ha trasferito la propria posizione individuale alla nuova forma di previdenza complementare.
Ai fini fiscali, il trasferimento dalla posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, comporta l’estinzione della posizione preesistente, ma non interrompe l’anzianità alla stessa previdenza, in quanto prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce.
Diversamente, in assenza di trasferimento, l’adesione ad un nuovo Fondo ha per effetto la costituzione di due distinte ed autonome posizioni di previdenza complementare. Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto che per la determinazione dell’aliquota della ritenuta a titolo di imposta, il Fondo istante, in assenza si trasferimento della posizione maturata presso altra forma pensionistica, debba considerare come data di iscrizione il 17/02/2014 (meno risalente).
La risposta all’interpello dell'Agenzia delle Entrate ha una valenza esclusivamente fiscale. Rimane valido l'aspetto civilistico, ovvero la possibilità per l'aderente di far valere una precedente e ancora attiva adesione a previdenza complementare per la determinazione degli 8 anni di partecipazione alla Previdenza Complementare, o i 5 anni per il pensionamento.
Si ritiene dunque di adeguare a tale “parere” tutte le prestazioni per le quali sia prevista la tassazione del 15/9% (prestazione pensionistica, RITA e l’anticipazione per spese mediche).